Il
“terrorismo” secondo gli Stati Uniti d’America
Il
Governo degli Stati Uniti distingue da un lato il “terrorismo domestico” e
dall’altro il “terrorismo internazionale”, che permette loro di fornire una
definizione più completa del fenomeno[1].
Con
“terrorismo internazionale” il governo degli U.S.A. si riferisce a:
“Attività
che comportano atti violenti o pericolosi per la vita umana che costituiscono
una violazione delle leggi penali degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato, o che
costituirebbero una violazione penale se commessi all'interno della
giurisdizione degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato; appaiono destinate (i) a
intimidire o costringere una popolazione civile; (ii) a influenzare la politica
di un governo mediante intimidazione o coercizione; (iii) influenzare la
condotta di un governo con distruzioni di massa, omicidi o rapimenti; (iv) si
verificano prevalentemente al di fuori della giurisdizione territoriale degli
Stati Uniti, o trascende i confini nazionali in termini di mezzi con cui
vengono compiuti, di persone che sembrano destinate a intimidire o coercire, o
di luoghi in cui gli autori operano o chiedono asilo”.[2]
Con
il termine “terrorismo domestico” il governo degli Stati Uniti si riferisce
invece a:
“Attività
che comportano atti pericolosi per la vita umana che costituiscono una
violazione delle leggi penali degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato; che
appaiono destinate (i) a intimidire o costringere una popolazione civile; (ii)
a influenzare la politica di un governo con l'intimidazione o la coercizione;
(iii) a influenzare la condotta di un governo con la distruzione di massa,
l'assassinio o il rapimento; (iv) che si verificano principalmente all'interno
della giurisdizione territoriale degli Stati Uniti”.[3]
Tali
due definizioni delineano una più chiara forma di cos’è il terrorismo e di come
si distingue in base alla provenienza dell’attività.
È importante specificare che la
distinzione tra terrorismo internazionale o domestico non si riferisce al luogo
in cui l’atto terroristico avviene, ma all’origine degli individui o dei gruppi
che ne sono
responsabili[4].
[1] Ibidem
[2] United
States Code (2009 Edition). Title 18 – Crimes and Criminal Procedure. Part 1 –
Crimes. Chapter 113B – Terrorism. Sec. 2331 – Definition. U.S. Government
Publishing Office (U.S.C.
Title 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE (govinfo.gov))
[3] Ibidem.
[4] Cfr. Hoffman B., Inside Terrorsm. New York:
Columbia University Press, 2017
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