Master 1° Livello

MASTER DI I LIVELLO

POLITICA MILITARE COMPARATA DAL 1945 AD OGGI

Dottrina, Strategia, Armamenti

Obiettivi e sbocchi professionali

Approfondimenti specifici caratterizzanti le peculiari situazioni al fine di fornire un approccio interdisciplinare alle relazioni internazionali dal punto di vista della politica militare, sia nazionale che comparata. Integrazione e perfezionamento della propria preparazione sia generale che professionale dal punto di vista culturale, scientifico e tecnico per l’area di interesse.

Destinatari e Requisiti

Appartenenti alle Forze Armate, appartenenti alle Forze dell’Ordine, Insegnanti di Scuola Media Superiore, Funzionari Pubblici e del Ministero degli Esteri, Funzionari della Industria della Difesa, Soci e simpatizzanti dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’UNUCI, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Cultori della Materia (Strategia, Arte Militare, Armamenti), giovani analisti specializzandi comparto geostrategico, procurement ed industria della Difesa.

Durata e CFU

1500 – 60 CFU. Seminari facoltativi extra Master. Conferenze facoltative su materie di indirizzo. Visite facoltative a industrie della Difesa. Case Study. Elettronic Warfare (a cura di Eletronic Goup –Roma). Attività facoltativa post master

Durata e CFU

Il Master si svolgerà in modalità e-learnig con Piattaforma 24h/24h

Costi ed agevolazioni

Euro 1500 (suddivise in due rate); Euro 1100 per le seguenti categorie:

Laureati UNICUANO, Militari, Insegnanti, Funzionari Pubblici, Forze dell’Ordine

Soci dell’Istituto del Nastro Azzurro, Soci dell’UNUCI

Possibilità postmaster

Le tesi meritevoli saranno pubblicate sulla rivista “QUADERNI DEL NASTRO AZZURRO”

Possibilità di collaborazione e ricerca presso il CESVAM.

Conferimento ai militari decorati dell’Emblema Araldico

Conferimento ai più meritevoli dell’Attestato di Benemerenza dell’Istituto del Nastro Azzurro

Possibilità di partecipazione, a convenzione, ai progetti del CESVAM

Accredito presso i principali Istituti ed Enti con cui il CESVAM collabora

Contatti

06 456 783 dal lunedi al venerdi 09,30 – 17,30 unicusano@master

Direttore del Master: Lunedi 10,00 -12,30 -- 14,30 -16

ISTITUTO DEL NASTROAZZURRO UNIVERSITA’ NICCOL0’ CUSANO

CESVAM – Centro Studi sul Valore Militare www.unicusano.it/master

www.cesvam.org - email:didattica.cesvam@istitutonastroazzurro.org

America

Traduzione

Il presente blog è scritto in Italiano, lingua base. Chi desiderasse tradurre in un altra lingua, può avvalersi della opportunità della funzione di "Traduzione", che è riporta nella pagina in fondo al presente blog.

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America Centrale

America Centrale

Medoto di ricerca ed analisi adottato

Vds post in data 30 dicembre 2009 su questo stesso blog seguento il percorso:
Nota 1 - L'approccio concettuale alla ricerca. Il metodo
adottato
Nota 2 - La parametrazione delle Capacità dello Stato
Nota 3 - Il Rapporto tra i fattori di squilibrio e le capacità dello
Stato
Nota 4 - Il Metodo di calcolo adottato

Per gli altri continenti si rifà riferimento a questo blog www.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com per la spiegazione del metodo di ricerca.

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domenica 12 gennaio 2014

Stati Uniti: riflessioni orwelliane

Diritto internazionale
Il caso Snowden e le regole dello spionaggio
Natalino Ronzitti
16/07/2013
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Per l'attualità delle tesi riproponiamo questo articolo di N. Ronzitti.
L’affaire Snowden solleva vari quesiti sotto il profilo del diritto e delle relazioni internazionali. Si può concedere l’asilo politico ad un fuggiasco implicato in un caso di spionaggio? Hanno correttamente agito gli Stati europei che hanno negato il sorvolo del loro territorio all’aereo su cui era imbarcato il presidente boliviano Morales, sospettato di aver a bordo Snowden?

A tali quesiti è stata in parte già data risposta. Per quanto riguarda l’Italia, bene ha fatto il nostro governo a non concedere a Snowden l’asilo, poiché gli Stati Uniti non sono certamente un paese che non assicura le libertà democratiche, condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 10, comma 3 della nostra Costituzione per la concessione. Quanto al diniego del transito attraverso lo spazio aereo nazionale, è da ricordare che obblighi sussistono per l’aviazione civile secondo la Convenzione di Chicago del 1944, ma non per gli aerei di stato, quale quello su cui viaggiava il presidente boliviano.

Spionaggio tra amici
L’aspetto più inquietante dell’affare Snowden riguarda lo spionaggio tra alleati, che poi è a senso unico in quanto realizzato dalle varie “agenzie” americane nei confronti degli alleati europei, Italia inclusa, e delle istituzioni dell’Unione europea (Ue), sollevando le reazioni particolarmente indignate del Parlamento europeo, che il 4 luglio ha adottato una risoluzione di condanna e ordinato un’inchiesta. Prendendo spunto dall’affare Snowden si è chiesto se esistano regole in materia, che dovrebbero riguardare tutti gli stati, non solo i potenziali nemici, ma anche gli alleati.

In questo secondo caso la trasgressione di regole sarebbe aggravata dalla violazione del rapporto di fiducia, che dovrebbe vigere tra potenze amiche. Né può essere consolatorio l’affermare che “così fan tutti” e che lo spionaggio, o come oggi si chiama “attività di intelligence” per nobilitarlo, è sempre esistito. Addirittura si invocano regole internazionali per disciplinarlo. Ma si tratta di esternazioni di chi non conosce 36bene i rapporti che regolano la comunità internazionale, poiché a nessuno è mai venuto in mente la stipulazione di una convenzione internazionale sullo spionaggio.

In realtà talune regole esistono, ma vanno ricavate da altri settori del diritto internazionale.

Spionaggio in tempo di guerra
In primo luogo occorre distinguere tra lo spionaggio in tempo di guerra e in tempo di pace.

Lo spionaggio in tempo di guerra è l’unico oggetto di una disciplina ad hoc. Tanto il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 quanto il primo Protocollo addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 disciplinano il fenomeno, definendo “la spia” che, in caso di cattura, non ha diritto allo status di prigioniero di guerra ed è soggetta alla potestà repressiva dello stato che la cattura. Lo stato, per cui la spia agisce, non commette però alcun illecito internazionale. Si tratta di regole fatte proprie dalla consuetudine internazionale.

Spionaggio in tempo di pace
Diversa è invece la disciplina dello spionaggio in tempo di pace, estremamente frammentaria e non oggetto di una precisa regolamentazione.

Talune norme possono essere ricavate dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Si prescinde qui dall’ipotesi dell’attività di intelligence condotta dall’agente diplomatico o dal personale della missione (ad es. addetto militare). Piuttosto si faccia il caso dello spionaggio ai danni della missione diplomatica straniera ad opera dello stato ospite, mediante l’introduzione di congegni elettronici nei locali della missione. È quanto avrebbero fatto i servizi americani nei confronti dell’ambasciata italiana a Washington (e delle sedi diplomatiche di altri governi alleati), secondo le rivelazioni di Snowden, poi smentite dalle nostre autorità (almeno per ora).

In questo caso vi sarebbe una flagrante violazione dell’art. 22 della Convenzione di Vienna, secondo cui i locali della missione sono inviolabili. Ma vi è di più. Probabilmente lo spionaggio ai danni della missione diplomatica realizzato senza intrusione di congegni nei locali della missione, ma con apparecchiature esterne potrebbe realizzare una violazione della “pace della missione” ed un’offesa alla sua “dignità”, anche queste vietate dallo stesso articolo della Convenzione di Vienna.

Lo stato in violazione del diritto internazionale dovrebbe riparare l’illecito e addirittura dare “garanzie e assicurazioni di non ripetizione”! Si aprirebbe addirittura la strada di un ricorso alla Corte internazionale di giustizia nei confronti di quegli stati che, come gli Stati Uniti, hanno ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Quanto affermato nei confronti dello spionaggio ai danni delle missioni diplomatiche, vale in linea di principio anche per le organizzazioni internazionali, ma una sua precisa configurazione dipende dall’accordo di sede stipulato con l’organizzazione internazionale dallo stato ospite.

A parte la questione delle missioni diplomatiche, lo spionaggio in tempo di pace costituisce una violazione della sovranità territoriale quando l’agente straniero penetri in territorio altrui ed operi clandestinamente senza il consenso dello stato territoriale. In tal caso egli non può invocare nessuna immunità dalla giustizia locale, tranne che sia un agente diplomatico.

Nemmeno è ammissibile l’osservazione aerea tornata in auge con l’uso di droni, in assenza di una disposizione permissiva stabilita nei trattati sul controllo degli armamenti. Né costituisce un esempio il Trattato sui cieli aperti del 1992, entrato in vigore 10 anni dopo, che autorizza gli stati parte a sorvolare il territorio di un’altra parte allo scopo di condurre voli di osservazione.

L’acquisizione di dati effettuata a partire da spazi non soggetti alla sovranità di alcuno è libera. Così non costituisce violazione alcuna dell’altrui sovranità territoriale l’osservazione satellitare oppure l’acquisizione di informazioni sensibili operata da navi in alto mare.

Cyberspionaggio
Ma l’aspetto più inquietante delle rilevazioni di Snowden riguarda l’acquisizione di dati che il progresso tecnologico rende possibili senza la dislocazione di agenti in territorio altrui e quindi senza violare fisicamente la sovranità territoriale di uno stato straniero. La cosa non è nuova. Già nel 1988 un rapporto del Parlamento europeo sottolineava la quantità di dati captati dagli Stati Uniti. Quindi molti anni prima di Echelon.

La manipolazione tecnologica può essere usata per scopi militari al fine di infliggere danni al nemico (ad es. l’accecamento delle sue difese) e rientra nel concetto di cyber war. Ma può essere usata anche per acquisire informazioni sensibili di natura militare oppure per combattere la criminalità o il terrorismo internazionale.

Non è chiaro o non è stato ancora definitivamente acquisito quanto e come i grandi gestori delle reti collaborino con le organizzazioni di intelligence. Orbene tale attività può costituire una violazione del diritto statale (es. violazione della privacy), ma difficilmente del diritto internazionale generale. La questione dovrebbe quindi essere affrontata sotto il profilo dei diritti umani e il diritto alla riservatezza della corrispondenza ed alla libertà da illegittime interferenze nella propria vita privata.

Esempi già esistono. Nel quadro del Consiglio d’Europa è stata stipulata nel 1981 una Convenzione sulla protezione dei dati personali e della privacy ed un protocollo addizionale nel 2001. Guidelines sono state adottate nell’ambito dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). L’elenco potrebbe continuare. Un discorso codificatorio andrebbe quindi affrontato a livello universale sotto il profilo della tutela della privacy come diritto dell’uomo.

In conclusione, solo lo spionaggio in tempo di guerra ha una precisa regolamentazione in diritto internazionale. Lo spionaggio in tempo di pace non è invece oggetto di una autonoma disciplina. Vi sono tuttavia norme ad hoc che hanno per oggetto settori ben determinati e riguardano la trasgressione della sovranità territoriale o la violazione delle relazioni diplomatiche.

Altre attività non ricadono sotto la previsione di alcuna proibizione come quelle condotte nello spazio extra-atmosferico (i c.d. satelliti-spia) o in alto mare. Per tutte queste attività non è realistico pensare ad una disciplina unitaria. Resta invece possibile pensare ad una regolamentazione dell’acquisizione illegale di dati nella rete, dimensionata sotto il profilo della tutela della privacy come diritto dell’uomo. In tale contesto sono sempre possibili (realistiche) eccezioni a tutela della sicurezza e della sovranità degli stati.

Natalino Ronzitti è professore emerito di Diritto internazionale (LUISS Guido Carli) e Consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali.
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